Riforme e politiche per la professione
arch. Massimo Crusi
Il dipartimento si occupa dell’ordinamento del sistema ordinistico e del complesso di norme che disciplinano l’attività professionale. A titolo esemplificativo: Piano nazionale di riforma delle professioni di concerto il dipartimento Agenda Urbana e Politiche Europee; Statuto dei lavoratori autonomi; Determinazione dei corrispettivi ex D.M. 143, di concerto il dipartimento Lavori Pubblici, e dei “compensi del D.M. 140/2012; Regolamento Territoriale degli Ordini DPR 169/05” di concerto il dipartimento Interni, “Disciplina delle competenze professionali R.D. n. 2537/1925 e s.m.i. - D.P.R. n. 328/2001; Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali DPR 137/2012” di concerto i dipartimenti Deontologia, Formazione, Università e tirocini.
Per alcuni dei sopracitati temi sono stati conseguiti provvedimenti normativi come nel caso della legge 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e dell’art.19-quaterdecies della legge 4 dicembre 2017, n. 172 così detto ‘equo compenso’.
Nello specifico con la legge 22 maggio 2017, n. 81 si è conseguito il risultato di vedere estese anche ai lavoratori autonomi alcune tutele previste per i lavoratori dipendenti oltre ad agevolazioni per lo svolgimento dell’attività professionale. Si riportano alcuni passaggi significativi:
Fisco: rimborso delle spese per alberghi e ristoranti; deducibilità delle spese di partecipazione a convegni e di formazione.
Welfare: accesso alla maternità anche senza l’astensione dal lavoro; estensione fino a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino del congedo parentale; malattia domiciliare, in alcuni specifici casi, equiparata a degenza ospedaliera; la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia fino a un massimo di 2 anni.
Accesso: per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi/appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, la possibilità di costituire reti di professionisti o di partecipare a reti di imprese, in forma di reti miste, o consorzi stabili professionali o associazioni temporanee professionali; per tutti gli appalti pubblici e per le prestazioni di servizi la partecipazione deve essere consentita e promossa dalle amministrazioni pubbliche. L’articolo 2 detta il principio della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento. L’articolo 3 introduce le clausole e le condotte abusive considerando prive di effetto le clausole che consentono: modifiche unilaterali delle condizioni del contratto; nel caso di contratto avente a oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso; deroghe ai tempi di pagamento superiori a 60 giorni, anche se accettate dal fornitore.
Per quanto riguarda il cosiddetto ‘equo compenso’ introdotto dall’art. 19-quaterdecies della legge 4 dicembre 2017, n. 172 nel disciplinare con più efficacia quanto previsto dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) con il comma 2 estende il principio dell’equo compenso anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi. Questo significativo principio che “considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione” deve essere reso più cogente attraverso una puntuale articolazione della sua applicabilità sia nella estensione a tutti i committenti sia nella modalità di applicazione.
Infatti quanto previsto dall’art 19-quaterdecies è riferito a favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese e si limita a definire le condizioni vessatorie che subiscono i professionisti. In questi giorni presso il Ministero della Giustizia è stato istituito un tavolo sull’equo compenso e in quella sede esporremo le nostre proposte per rendere il principio dell’equo compenso più cogente nella sua reale applicazione.
Sugli altri temi che afferiscono al dipartimento quali la riforma ordinamentale sta procedendo attraverso i Gruppi operativi, la Delegazione consultiva su base regionale e la Conferenza degli ordini alla stesura di articolati che possano consentire al Cnappc di portare il proprio contributo ai tavoli istituzionali, con la necessità di rivisitare quanto previsto dal R.D. n. 2537/1925, dal DPR 169/05, dal D.P.R. n. 328/2001, dal DPR 137/2012, e dal D.M. 143/2013 e dal D.M. 140/2012 sulla determinazione dei corrispettivi e dei compensi.